1 OCCUPAZIONE MILITARE
Ritiro immediato
esercito israeliano da territori occupati [1].
2 INSEDIAMENTI
Blocco immediato degli
insediamenti nei territori occupati ed abbandono di quelli già costituiti, da
completarsi entro 12 mesi dalla firma dell’accordo.
3 FORZA D’INTERPOSIZIONE
Dispiegamento di una
forza d’interposizione da dislocarsi esclusivamente nei territori amministrati
dall’ANP.
3.1 Funzioni:
·
Forza
d’interposizione fra le parti a salvaguardia dell’accordo;
·
Ricostituzione
ed addestramento delle forze di sicurezza dell’ANP
·
Funzioni di
polizia ed antiterrorismo in affiancamento alle forze di sicurezza dell’ANP;
·
Raccolta,
stoccaggio e sorveglianza delle armi consegnate in accordo al punto 4 del
presente accordo
3.2 Fondamento normativo
·
Il piano di
pace assume un’accettazione da entrambe le parti delle clausole in esso
contenute. In questo caso, la azioni della forza d’interposizione si fondano
sul Capitolo VI (Risoluzione pacifica
delle dispute) della carta delle Nazioni Unite, specificamente l’art.36.
·
L’uso di
strumenti militari è regolato al Cap.VII (Azioni
nei confronti di minacce alla pace, violazione della pace ed atti di
aggressione).
·
Azioni di
interposizione militare come quella in oggetto e come molte altre condotte
dalle NU negli ultimi anni (le cosiddette “Forze di Pace”) si situano in una
zona di confine tra Cap.VI e VII, venendo definite per questo motivo “capitolo sei e mezzo”) dall’ex
Segretario Generale dell’ONU Dag Hammarskjold.
4 ARMI ED ESPLOSIVI
·
Consegna di tutte
le armi pesanti ed esplosivi, in possesso di privati o gruppi paramilitari
operanti all’interno del territorio amministrato dall’ANP, ai rappresentanti
della forza d’interposizione.
·
La consegna
dovrà essere effettuata in modi e tempi da definirsi, trascorsi i quali la
forza d’interposizione, coadiuvata ove necessario da reparti dell’ANP,
procederà alla requisizione coatta.
·
Agli
inadempienti saranno comminate sanzioni da definirsi.
·
Israele potrà
richiedere ed ottenere la presenza di propri osservatori.
5 AMMINISTRAZIONE ANP
I territori della
Palestina saranno affidati alle Nazioni Unite in regime di Amministrazione
Fiduciaria, secondo le seguenti linee guida:
a) maggior devoluzione possibile di funzioni alla
struttura amministrativa gestita attualmente dall’ANP, in accordo ai progressi
di cui al punto 5-b);
b) Ricostruzione e riqualificazione delle strutture logistiche e del personale
amministrativo dell’ANP
La soluzione prospettata
è possibile secondo il diritto internazionale in quanto la Palestina non ha ancora
ufficialmente proclamato l’indipendenza e rientra quindi nell’ambito regolato
dal Cap. XII della Carta delle NU (Sistema Fiduciario Internazionale).
Ciò consente di dare
forza normativa alle attività di polizia interna ed antiterrorismo specificati
ai punti 3 e 4.
L’amministrazione ONU, in
collaborazione con le autorità dell’ANP, avrà il compito di preparare di nuove
elezioni entro un lasso di tempo da definirsi in accordo al progresso del
processo di pace, ma comunque nel più breve tempo possibile.
Obiettivo: proclamazione
dello Stato di Palestina e graduale disimpegno delle NU
6 GARANZIA ISRAELE
Concreta garanzia
unilaterale da parte delle maggiori potenze (necessarie USA, Russia, Unione
Europea; desiderabili Cina e Giappone) allo Stato d’Israele riguardo al
mantenimento della sua indipendenza e della sua integrità territoriale.
7 GARANZIA PALESTINA
Garanzia da parte delle
maggiori potenze al futuro Stato Palestinese riguardo al mantenimento della sua
indipendenza e della sua integrità territoriale. Divieto per il futuro Stato
Palestinese di procedere a fusioni o annessioni o concludere accordi che implichino una cessione della propria
sovranità territoriale con qualsiasi altro Stato per una durata di novantanove
anni a meno di nulla osta in merito espresso dallo Stato di Israele. Sono fatte
salve gli accordi bilaterali e multilaterali, le partecipazioni ad associazioni
regionali ed internazionali, anche di carattere militare e le unioni doganali.
8 AIUTI ALLO SVILUPPO
Per il mantenimento di
una situazione di pace è indispensabile che siano presenti le condizioni minime
per lo svolgimento di una vita civile. Le infrastrutture presenti dovranno
essere ricostruite e/o rese funzionanti nel quadro dei programmi di sviluppo
delle NU e finanziati espressamente da fondi di paesi donatori, da
identificarsi principalmente in alcuni paesi facenti parte della Lega Araba,
nell’UE e negli USA
9 UNIONE EUROPEA
Se richiesto da Israele,
inizio negoziati UE-Israele riguardo ad una collaborazione rafforzata ed
eventuale partecipazione a pieno titolo.
10 GERUSALEMME
Mantenimento dello status quo di Gerusalemme per un periodo
di dieci anni. Apertura immediata di trattative fra le due parti (con la
mediazione di un rappresentante del Segretario Generale delle Nazioni Unite
che, su richiesta, può presentare anche proposte di soluzione della
controversia), per un assetto definitivo della città sulla base del principio “due stati, una capitale”. Punto critico
del sistema!
11 RISORSE IDRICHE
Un trattato bilaterale ad hoc avrà il compito di regolare
l’accesso alle fonti d’approvvigionamento idrico comuni ai due paesi.
12 CONTINUITÀ TERRITORIALE
Una autostrada ed una
ferrovia a sovranità palestinese saranno costruite per assicurare il
collegamento fra i territori palestinesi di Gaza e della Cisgiordania (West
Bank). I fondi saranno messi a disposizione dai paesi di cui all’art.8.
13 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Impegno per le parti
contraenti di risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione del
presente accordo, nonché relativamente ad ogni questione che dovesse sorgere
nell’avvenire, attraverso le procedure arbitrali e/o giudiziarie internazionali
poste in essere nell’ambito della Corte Internazionale di Giustizia [2].
[1] Imprescindibile è nel piano di pace è il rispetto
delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in
particolare le quali le “storiche” 242
(1967) e 338 (1973).
[2] Trattati
internazionali e relative procedure di composizione presuppongono l’esistenza
di Entità Sovrane e quindi dovranno essere formalizzati al momento della
proclamazione dello Stato Palestinese.
Nessun commento:
Posta un commento