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domenica 1 aprile 2018

PROPOSTA MINIMA DI UN PIANO DI PACE IN PALESTINA (2002)


 

1      OCCUPAZIONE MILITARE

Ritiro immediato esercito israeliano da territori occupati [1].

2      INSEDIAMENTI

Blocco immediato degli insediamenti nei territori occupati ed abbandono di quelli già costituiti, da completarsi entro 12 mesi dalla firma dell’accordo.

3      FORZA D’INTERPOSIZIONE

Dispiegamento di una forza d’interposizione da dislocarsi esclusivamente nei territori amministrati dall’ANP.

3.1      Funzioni:

·         Forza d’interposizione fra le parti a salvaguardia dell’accordo;
·         Ricostituzione ed addestramento delle forze di sicurezza dell’ANP
·         Funzioni di polizia ed antiterrorismo in affiancamento alle forze di sicurezza dell’ANP;
·         Raccolta, stoccaggio e sorveglianza delle armi consegnate in accordo al punto 4 del presente accordo

3.2      Fondamento normativo

·         Il piano di pace assume un’accettazione da entrambe le parti delle clausole in esso contenute. In questo caso, la azioni della forza d’interposizione si fondano sul Capitolo VI (Risoluzione pacifica delle dispute) della carta delle Nazioni Unite, specificamente l’art.36.
·         L’uso di strumenti militari è regolato al Cap.VII (Azioni nei confronti di minacce alla pace, violazione della pace ed atti di aggressione).
·         Azioni di interposizione militare come quella in oggetto e come molte altre condotte dalle NU negli ultimi anni (le cosiddette “Forze di Pace”) si situano in una zona di confine tra Cap.VI e VII, venendo definite per questo motivo “capitolo sei e mezzo”) dall’ex Segretario Generale dell’ONU Dag Hammarskjold.

4      ARMI ED ESPLOSIVI

·         Consegna di tutte le armi pesanti ed esplosivi, in possesso di privati o gruppi paramilitari operanti all’interno del territorio amministrato dall’ANP, ai rappresentanti della forza d’interposizione.
·         La consegna dovrà essere effettuata in modi e tempi da definirsi, trascorsi i quali la forza d’interposizione, coadiuvata ove necessario da reparti dell’ANP, procederà alla requisizione coatta.
·         Agli inadempienti saranno comminate sanzioni da definirsi.
·         Israele potrà richiedere ed ottenere la presenza di propri osservatori.

5      AMMINISTRAZIONE ANP

I territori della Palestina saranno affidati alle Nazioni Unite in regime di Amministrazione Fiduciaria, secondo le seguenti linee guida:

a)    maggior devoluzione possibile di funzioni alla struttura amministrativa gestita attualmente dall’ANP, in accordo ai progressi di cui al punto 5-b);
b)    Ricostruzione e riqualificazione  delle strutture logistiche e del personale amministrativo dell’ANP

La soluzione prospettata è possibile secondo il diritto internazionale in quanto la Palestina non ha ancora ufficialmente proclamato l’indipendenza e rientra quindi nell’ambito regolato dal Cap. XII della Carta delle NU (Sistema Fiduciario Internazionale).
Ciò consente di dare forza normativa alle attività di polizia interna ed antiterrorismo specificati ai punti 3 e 4.

L’amministrazione ONU, in collaborazione con le autorità dell’ANP, avrà il compito di preparare di nuove elezioni entro un lasso di tempo da definirsi in accordo al progresso del processo di pace, ma comunque nel più breve tempo possibile.

Obiettivo: proclamazione dello Stato di Palestina e graduale disimpegno delle NU

6      GARANZIA ISRAELE

Concreta garanzia unilaterale da parte delle maggiori potenze (necessarie USA, Russia, Unione Europea; desiderabili Cina e Giappone) allo Stato d’Israele riguardo al mantenimento della sua indipendenza e della sua integrità territoriale.

7      GARANZIA PALESTINA

Garanzia da parte delle maggiori potenze al futuro Stato Palestinese riguardo al mantenimento della sua indipendenza e della sua integrità territoriale. Divieto per il futuro Stato Palestinese di procedere a fusioni o annessioni o concludere accordi  che implichino una cessione della propria sovranità territoriale con qualsiasi altro Stato per una durata di novantanove anni a meno di nulla osta in merito espresso dallo Stato di Israele. Sono fatte salve gli accordi bilaterali e multilaterali, le partecipazioni ad associazioni regionali ed internazionali, anche di carattere militare e le unioni doganali.

8      AIUTI ALLO SVILUPPO

Per il mantenimento di una situazione di pace è indispensabile che siano presenti le condizioni minime per lo svolgimento di una vita civile. Le infrastrutture presenti dovranno essere ricostruite e/o rese funzionanti nel quadro dei programmi di sviluppo delle NU e finanziati espressamente da fondi di paesi donatori, da identificarsi principalmente in alcuni paesi facenti parte della Lega Araba, nell’UE e negli USA

9      UNIONE EUROPEA

Se richiesto da Israele, inizio negoziati UE-Israele riguardo ad una collaborazione rafforzata ed eventuale partecipazione a pieno titolo.

10  GERUSALEMME

Mantenimento dello status quo di Gerusalemme per un periodo di dieci anni. Apertura immediata di trattative fra le due parti (con la mediazione di un rappresentante del Segretario Generale delle Nazioni Unite che, su richiesta, può presentare anche proposte di soluzione della controversia), per un assetto definitivo della città sulla base del principio “due stati, una capitale”. Punto critico del sistema!

11  RISORSE IDRICHE

Un trattato bilaterale ad hoc avrà il compito di regolare l’accesso alle fonti d’approvvigionamento idrico comuni ai due paesi.

12  CONTINUITÀ TERRITORIALE

Una autostrada ed una ferrovia a sovranità palestinese saranno costruite per assicurare il collegamento fra i territori palestinesi di Gaza e della Cisgiordania (West Bank). I fondi saranno messi a disposizione dai paesi di cui all’art.8.

13  RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Impegno per le parti contraenti di risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione del presente accordo, nonché relativamente ad ogni questione che dovesse sorgere nell’avvenire, attraverso le procedure arbitrali e/o giudiziarie internazionali poste in essere nell’ambito della Corte Internazionale di Giustizia [2].



[1] Imprescindibile è nel piano di pace è il rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le quali le “storiche”  242 (1967) e 338 (1973).

[2] Trattati internazionali e relative procedure di composizione presuppongono l’esistenza di Entità Sovrane e quindi dovranno essere formalizzati al momento della proclamazione dello Stato Palestinese.

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