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Da anni si discute sui finanziamenti pubblici all'editoria. Per qualcuno è un modo che la classe politica ha per controllare l’informazione. È un mantra che ha alimentato i dissensi nei con fronti dei governi precedenti, infatti la maggior parte di noi conviene che l’editoria debba autofinanziarsi attraverso le vendite dei loro prodotti.
Ma come funziona esattamente il contributo all'editoria? Chi ne usufruisce?
Partiamo dal presupposto che la ratio della legge sui contributi all’editoria aveva l’obiettivo di garantire pluralità di informazione. Nel 1981, una legge aveva stabilito che per ogni copia venduta lo Stato garantisse un contributo del 15% nel caso che il giornale fosse pubblicato da cooperative di giornalisti.
Nel 1990 però i contributi arrivavano anche ai giornali che scrivessero dinamiche di partito presenti nel Parlamento Europeo, tant'è che bastava che un solo membro del partito interessato fosse in Europa che il suo giornale di riferimento (“la Padania” per esempio), che il suo giornale di riferimento ricevesse un contributo statale.
Nel 2008 si è cominciato a mettere mano sulla legge di contributi diretti all’editoria toccando per prima cosa il “premio” sulle tirature, fino ad arrivare al 2014 dove il contributo diretto viene definitivamente abolito.
Nel 2016, la legge 198, proposta dal ministro dello sport con delega all'editoria, ha ridefinito i parametri per ottenere il contributo statale che, al contrario degli anni precedenti , consiste per lo più in agevolazioni di tipo fiscale e sconti sulle spedizioni.
Il provvedimento punta a rafforzare i requisiti di accesso alle risorse pubbliche ("richiedendo fra l’altro che l’edizione cartacea sia necessariamente affiancata da quella digitale, e prevedendo obblighi riguardo l’applicazione dei contratti di lavoro") e chiarisce quali imprese editrici possono essere destinatarie dei contributi all'editoria:
- Cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- Imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della legge di delega;
- Enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- Imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche; imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
- Associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dal Codice del consumo;
- Imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Il decreto elenca anche chi non può accedervi:
- Imprese editoriali quotate in Borsa.
- Imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali.
- Le pubblicazioni specialistiche.
Riguardo i criteri di calcolo dei contributi, questi verranno calcolati in parte come rimborso dei costi e in parte in base al numero di copie vendute. Nel comunicato stampa di Palazzo Chigi si legge che "al fine di sostenere la transizione dalla carta al web", ai costi connessi all'edizione digitale sarà riconosciuta una percentuale più alta. Inoltre, verranno previsti parametri diversi a seconda del numero di copie vendute e verrà introdotto un limite massimo al contributo, che in ogni caso non potrà superare il 50% dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento. Il decreto legislativo è stato approvato in attuazione della legge n.198 del 2016, che spiega il Post, istituiva un fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e dava deleghe al governo per la ridefinizione, tra le altre cose, della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria. Il provvedimento sarà ora trasmesso al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari competenti per l’acquisizione dei rispettivi pareri (non vincolanti). ... Una nuova legge (delega) sull'editoria. Lo scorso 4 ottobre, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva (con il voto contrario di Movimento 5 Stelle e Forza Italia) un testo che punta a modificare vari aspetti – tra cui i criteri e il calcolo per la distribuzione dei fondi per editoria, radio e tv locali, la composizione e i compiti dell'Ordine dei giornalisti, la liberalizzazione dei punti vendita e la restrizione delle regole per i prepensionamenti – e a introdurne di nuovi, come l'enunciazione di "quotidiano online" che entra nella definizione legislativa di "prodotto editoriale" aprendo a incentivi specifici. Trattandosi di una legge delega, molte di queste misure dovranno essere concretizzate con decreti attuativi della Presidenza del Consiglio. Proprio su questo aspetto, il sindacato dei giornalisti (FNSI) e gli editori (FIEG), che sulla legge hanno espresso pareri positivi, hanno chiesto che i decreti arrivino entro fine anno per poter così «dare ossigeno alle imprese». Per l'Ordine dei giornalisti (ODG) l’auspicio è che la Presidenza del Consiglio trovi "il modo per far sì che questi finanziamenti non restino nelle casse degli editori, ma vadano anche ai giornalisti che vivono attualmente in una condizione di grande sfruttamento”. Il nuovo “Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione” Per sostenere editoria, radio e tv locali, la legge istituisce il “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione”, le cui risorse (di cui la cifra totale non si conosce ancora) proverranno inizialmente da quattro fonti (altre si aggiungeranno in seguito):
- I soldi che lo Stato destina al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica (anche digitale), in cui confluisce anche il denaro del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria”. Quest’ultimo è stato istituito con la legge di stabilità del 2014 e prevedeva una dotazione di 50 milioni di euro per il primo anno, 40 milioni per il 2015 e terminava con 30 milioni per il 2016. Ma nel 2014 i soldi realmente disponibili sono stati 21 milioni di euro (tra le cause della riduzione, parte del denaro è stato utilizzato per il finanziamento dei prepensionamenti dei giornalisti), mentre per l’anno successivo le risorse effettive sono state pari a 6 milioni e mezzo di euro, anche in questo caso, parte delle risorse mancanti sono state utilizzate per il sostegno alle pensioni anticipate della categoria.
- Le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, che per il 2016 corrispondono a 48,1 milioni di euro.
- Parte delle eventuali maggiori entrate dal canone Rai, che possono raggiungere un importo massimo di 100 milioni di euro annui per il biennio 2016/2018.
- Contributo di solidarietà dello 0,1% sul totale del reddito complessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa, radio, tv e media digitali e delle società che svolgono raccolta pubblicitaria sia diretta che per conto terzi. Non si conoscono ancora la ripartizione delle risorse fra le diverse finalità del fondo, i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti. Tutti questi termini dovranno infatti essere stabiliti tramite successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPCM). Come vengono ridefiniti i contributi diretti Il finanziamento pubblico all’editoria è tra i temi politici più dibattuti: chi lo vorrebbe mantenere, chi invece abolire, anche per via delle truffe scoperte che ci sono state in questi anni per centinaia di milioni di euro. Negli anni comunque le risorse destinate a questo scopo sono diminuite. Durante l’ultimo Festival internazionale del giornalismo di Perugia è stata organizzata una giornata di lavoro per analizzare i dati dei finanziamenti all’editoria relativi alle singole testate (da ricordare che la Repubblica, Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 ore, il Giornale, ecc, non ne usufruiscono, mentre usufriscono di quelli indiretti, che consistono ripetiamo, tra l'altro, in agevolazioni fiscali) sono stati utilizzati dai grandi gruppi editoriali.
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